
Non so descrivere la gioia che ho provato aprendo la PEC con cui mi è stata notificata questa sentenza: una battaglia durata quattro anni che ha finalmente portato giustizia alla figlia di una paziente affetta da Alzheimer, ricoverata in RSA, costretta a versare alla struttura una somma spropositata per garantire cure adeguate all’anziana madre, 1.890,00 euro al mese di retta da corrispondere alla struttura di cura, per un totale di oltre 160.000,00 euro in otto anni di degenza
È stato un risultato guadagnato sul campo, con determinazione e dedizione. Insieme al mio compagno e collega, Avv. Francesco Felici, sapevamo fin dall’inizio che si trattava di un caso estremamente complesso. A rendere tutto ancora più arduo, il procedimento era stato affidato a un giudice che, in passato, non aveva accolto una nostra analoga richiesta su una causa dello stesso tenore.
Ma sapevamo che questa volta dovevamo farcela. Lo dovevamo alla nostra assistita, alla sua dignità, al suo dolore. Dovevamo riuscirci per portare sollievo alle sue lacrime, versate in silenzio per anni, costretta a sacrifici immani pur di garantire assistenza alla madre amata, deceduta nel corso del procedimento proprio per la gravità delle patologie da cui era affetta.
E il risultato tanto atteso è arrivato: con sentenza pubblicata il 5 maggio 2025, il Tribunale di Roma ha condannato “la Regione Lazio al rimborso, in favore di parte attrice, della somma
di € 166.185,19, erogata in favore della struttura privata, per le prestazioni rese
in favore” della madre dell’attrice ” dalla data del 01.03.2015 alla data del 04.07.2022,
il tutto oltre interessi legali dal versamento dei singoli ratei della retta, sino
all’effettivo soddisfo”. Una soddisfazione enorme che dedico dedicato al mio compianto comagno, avv Francesco Felici, al suo instancabile impegno e alla sua visione giuridica, che ha dato il via a un’azione collettiva ormai diventata simbolo di giustizia sociale.
La sentenza, rifacendosi alla precedente giurisprudenza, stabilisce che «l’elemento
differenziale tra prestazione socio-assistenziale “inscindibile” e prestazione sanitaria e prestazione
socio-assistenziale “pura”, non sta, nella situazione di limitata autonomia del soggetto, non
altrimenti assistibile che nella struttura residenziale “(…)” «ma sta invece nella individuazione di
un trattamento terapeutico personalizzato che non può essere somministrato se non
congiuntamente alla prestazione assistenziale», e ciò perché in tal caso, «l’intervento
«sanitario-socio assistenziale» rimane interamente assorbito nelle prestazioni erogate dal
Sistema sanitario pubblico, in quanto la struttura convenzionata/accreditata garantisce
all’assistito dal SSR, attraverso il servizio integrato, il programma terapeutico, ed è quindi
inserita a pieno titolo nell’ambito organizzativo e funzionale del Servizio sanitario
pubblico»
La sentenza introduce inoltre considerazioni nuove, mai affrontate dalla giurisprudenza fino ad oggi in modo così chiaro e diretto: “posto che la RSA esercita un
pubblico servizio sulla base della convenzione previamente stipulata con la ASL e con il
Comune — come è stato efficacemente detto — questo rapporto di diritto pubblico si
sovrappone a quello di diritto privato: ciò in quanto, “la fonte giuridica dei guadagni che
ne conseguono per la struttura privata origina da un rapporto di diritto pubblico ed è
quindi estranea al rapporto che viene ad intercorrere tra la RSA e l’utenza fruitrice del
servizio, perché, obbligati al pagamento della retta in favore della RSA, sono il Servizio
sanitario nazionale per il 50% e per il residuo 50% il Comune che ha inserito nella RSA
quel determinato assistito attraverso i suoi servizi sociali perché avente diritto a quella
data prestazione assistenziale”
Per una consulenza legale relativa all’azione collettiva puoi fissare un appuntamento con me (in presenza o a distanza) presso l’associazione Avvocato del Cittadino, scrivendo a info@avvocatodelcittadino.com. Patrocinio le cause connesse a questa azione su tutto il territorio nazionale.
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