Come già sai se stai navigando sul mio sito, mi occupo prevalentemente di diritto di famiglia e dell’azione collettiva nazionale Alzheimer/RSA. Per entrambe le materie mi trovo spesso ad affrontare richieste di aiuto su un tema cruciale per chi si trova ad affrontare questioni ereditarie: l’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario. Questo passaggio fondamentale non solo tutela i vostri interessi, ma rappresenta anche un’opportunità per gestire la successione in modo consapevole e protetto.

Cos’è l’Accettazione con Beneficio d’Inventario?

L’accettazione con beneficio d’inventario è una procedura che consente di accettare un’eredità limitando la responsabilità per eventuali debiti del defunto ai soli beni ereditati. Ma attenzione: per attuare questa modalità, è necessario seguire due passaggi chiave:

  1. Dichiarazione di accettazione: deve essere effettuata in forma scritta e registrata presso il tribunale competente.
  2. Redazione dell’inventario: è imperativo stilare un elenco dettagliato dei beni ereditati.

Come fnziona in caso di minorenni o soggetti con amministrazione di sostegno

Per i minori e le persone con amministrazione di sostegno, la procedura presenta alcune peculiarità che è necessario analizzare separatamente.

Per i Minorenni:
1. Obbligatorietà dell’accettazione beneficiata:
Secondo l’art. 471 c.c., le eredità devolute ai minori non possono essere accettate se non con beneficio d’inventario. Qualsiasi altra forma di accettazione, espressa o tacita, è nulla e improduttiva di effetti, non conferendo al minore la qualità di erede.
2. Dichiarazione di accettazione:
Come stabilito dall’art. 484 c.c., la dichiarazione deve essere:
– Ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione
– Inserita nel registro delle successioni conservato presso lo stesso tribunale
– Trascritta, entro un mese dall’inserzione, presso l’ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la successione
3. Redazione dell’inventario:
Secondo l’art. 362 c.c., il tutore deve:
– Procedere all’inventario entro dieci giorni dalla nomina
– Completarlo entro trenta giorni, salva proroga del giudice tutelare
4. Modalità di redazione dell’inventario:
Come previsto dall’art. 363 c.c., l’inventario:
– Va fatto con il ministero del cancelliere del tribunale o di un notaio delegato dal giudice tutelare
– Richiede l’intervento del protutore
– Se possibile, deve intervenire anche il minore che abbia compiuto sedici anni
– Necessita dell’assistenza di due testimoni, preferibilmente parenti o amici della famiglia
– Deve essere depositato presso il tribunale
5. Termini speciali per i minori:
Come stabilito dalla giurisprudenza (Cassazione n. 15267/2019), il minore ha la facoltà di redigere l’inventario entro un anno dal raggiungimento della maggiore età per garantire la sua responsabilità intra vires hereditatis.
Per le Persone con Amministrazione di Sostegno:
1. Procedura generale:
La procedura segue le regole generali dell’accettazione beneficiata, con la necessità di ottenere le autorizzazioni del giudice tutelare.
2. Particolarità dei termini:
Come chiarito dalla giurisprudenza (Corte d’Appello Venezia n. 2540/2022), la condizione di beneficiario di amministrazione di sostegno non determina automaticamente l’allungamento del termine per la presentazione dell’inventario previsto dall’art. 489 c.c., in quanto tale norma si riferisce agli interdetti ed agli inabilitati. È necessario che il giudice tutelare, nel decreto di nomina o con successivo provvedimento, si avvalga della facoltà di cui all’art. 411 ultimo comma c.c. per estendere al beneficiario dell’amministrazione di sostegno gli effetti previsti per l’interdetto o l’inabilitato.

Aspetti comuni importanti:
1. L’accettazione con beneficio d’inventario è una fattispecie a formazione progressiva che richiede necessariamente sia la dichiarazione che l’inventario. La dichiarazione ha immediata efficacia quanto all’acquisto della qualità di erede, ma la limitazione della responsabilità è condizionata alla preesistenza o alla tempestiva sopravvenienza dell’inventario.
2. Conseguenze del mancato inventario: Se non viene redatto l’inventario nei termini previsti, l’accettante è considerato erede puro e semplice non per la perdita ex post del beneficio, ma per non averlo mai conseguito.

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Ricorda, l’accettazione con beneficio d’inventario è una protezione importante per il tuo futuro.

Avv Emanuela Astolfi