Mi capita di frequente di ricevere persone che lamentano il mancato pagamento, da parte del coniuge obbligato, delle spese straordinarie, come ad esempio quelle relative alle attività scolastiche, alle visite mediche specialistiche e agli interventi necessari per il benessere dei figli. Questo comportamento può generare non solo frustrazione, ma anche tensioni all’interno della famiglia, poiché la mancanza di supporto economico potrebbe influenzare negativamente le esigenze quotidiane e il livello di vita dei bambini coinvolti. In molte di queste situazioni, è fondamentale affrontare la questione con chiarezza e cercare di trovare una soluzione condivisa, magari attraverso un confronto aperto. Se i tentativi non hanno esito positivo, sono necessarie azioni giudiziali. Affrontiamo più nel dettaglio l’argomento.

Secondo l’ordinanza n.34100/2021 dela Cassazione, sono considerate straordinarie le spese che, per rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità, esulano dall’ordinario regime di vita dei figli.
2. AZIONI LEGALI POSSIBILI
A) Azione Monitoria
– È possibile richiedere un decreto ingiuntivo per ottenere il rimborso delle spese sostenute
– Come stabilito dalla Cassazione n. 4182/2016, non è necessario un previo accordo tra i genitori sulle spese straordinarie, purché queste siano:
– Rispondenti all’interesse del minore
– Sostenibili economicamente
– Adeguatamente documentate
B) Procedura Esecutiva
– Dopo aver ottenuto il titolo esecutivo (decreto ingiuntivo), si può procedere con l’esecuzione forzata
– Il decreto di omologa della separazione può costituire già titolo esecutivo per alcune spese straordinarie, se previste specificamente
3. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
Per agire efficacemente è necessario:
– Conservare tutte le ricevute e prove di pagamento
– Documentare i tentativi di richiesta di pagamento all’altro coniuge
– Dimostrare la necessità e l’utilità della spesa per il minore
– Provare l’effettività degli esborsi
4. CONSEGUENZE LEGALI
Come previsto dall’art 570 bis CP, il mancato pagamento può comportare anche conseguenze penali per violazione degli obblighi di assistenza familiare.
5. CRITERI DI VALUTAZIONE DEL GIUDICE
Secondo la Cassazione n. 25055/2017, il giudice valuterà:
– L’effettiva necessità della spesa
– La rispondenza all’interesse del minore
– La sostenibilità economica per entrambi i genitori
– La proporzionalità della spesa rispetto alle condizioni economiche familiari
6. SUGGERIMENTI PRATICI
– Tentare inizialmente una risoluzione amichevole
– Documentare accuratamente ogni comunicazione con l’altro genitore
– Conservare prove dell’inadempimento e della necessità delle spese

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