Ricerca

studiolegaleastolfi

Avv. Emanuela Astolfi

Categoria

Senza categoria

Ma se il coniuge non lavora, ha diritto al mantenimento?

Chi mi segue in questo spazio informativo che ormai è diventato il sito del mio studio legale sa già come risponderò: non c’è una risposta univoca.
Ogni situazione, ogni coppia è unica. Ci sono dei principi che possiamo applicare e che costituiscono la nostra strategia difensiva, ma nella mia professione non esistono casi copia e incolla. Ogni caso, ogni persona, è un mondo a sé.

Vediamo insieme.

Se sei in fase di separazione e ti stai chiedendo se (o quanto) potrai ricevere o dover versare un assegno di mantenimento al tuo ex coniuge disoccupato, sappi che non basta non lavorare per averne diritto.

Il coniuge a cui non è addebitabile la separazione può ricevere un assegno di mantenimento solo se privo di adeguati redditi propri. Quindi, essere senza lavoro non è automaticamente sufficiente.

Serve provare di non potersi mantenere, non solo di essere disoccupati

La Cassazione, con l’ordinanza n. 3354/2025, è stata molto chiara: “l’attitudine al lavoro proficuo del coniuge richiedente, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento essenziale di valutazione ai fini della determinazione della misura dell’assegno stesso. Tale capacità lavorativa deve essere riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un’attività retribuita, considerando ogni concreto fattore individuale e ambientale, con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche. Grava sul coniuge richiedente l’assegno, qualora sia accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l’onere della dimostrazione di essersi attivamente e inutilmente adoperato per reperire un’occupazione confacente alle proprie attitudini professionali
Quindi, chi chiede un mantenimento deve dimostrare non solo di non lavorare, ma anche di essersi attivamente attivato per cercare un’occupazione coerente con le proprie competenze.

Quindi: se sei in grado di lavorare ma non ti sei dato/a da fare, o se hai rifiutato offerte senza motivo valido, l’assegno può esserti negato.
Insomma, solidarietà tra coniugi sì, ma con criterio!

La valutazione della capacità lavorativa

Un aspetto fondamentale è valutare concretamente se il coniuge disoccupato può lavorare.

La Cassazione ci ricorda che la capacità lavorativa non va valutata in astratto. Bisogna guardare alla situazione reale: età, salute, esperienza, opportunità locali, disponibilità a spostarsi, ecc.

Non basta dire “non ho lavoro”. Si deve valutare quanto realmente quella persona potrebbe guadagnare e se sta facendo qualcosa per farlo.

I fattori che incidono nella decisione

Vediamoli in modo semplice:

  • Età e condizioni personali: se sei avanti con l’età, se non hai mai lavorato prima, se il mercato del lavoro è difficile per te… tutto questo incide.
  • Impegni familiari: se durante il matrimonio hai rinunciato a lavorare per occuparti della famiglia, e questo è stato frutto di una scelta condivisa, la cosa ha un peso rilevante.

  • Situazione patrimoniale complessiva: non si guarda solo al reddito dell’ex, ma anche a risparmi, immobili, investimenti, capacità reddituali di chi richiede.

Assegno nella separazione e assegno nel divorzio

Attenzione: non è lo stesso assegno.
Nel caso di separazione, si resta ancora legalmente coniugi e quindi c’è un dovere di assistenza materiale.
Nel divorzio, invece, il criterio diventa quello della solidarietà post-coniugale, e l’assegno ha una logica diversa.

Quando l’assegno viene escluso

Ci sono diversi casi in cui l’assegno può non essere riconosciuto, anche se il coniuge non lavora:

  • Se ha rifiutato lavori o non ha dimostrato di cercarli
  • Se ha risorse proprie, come risparmi, case, rendite
  • Se non prova l’impossibilità oggettiva di lavorare

La giurisprudenza è molto chiara: non si può restare inerti e pretendere il mantenimento.
Bisogna provare di non potersi mantenere da soli, non solo dire di non lavorare.

Ogni caso è unico, serve una valutazione concreta

I tribunali oggi non si accontentano delle parole.
Esaminano nel dettaglio tutta la situazione economica e personale del richiedente: redditi, patrimonio, capacità lavorative, storie di vita.
E valutano anche elementi non reddituali: immobili, titoli, polizze, ecc.
Solo se l’inoccupazione è legata alla fine di una collaborazione lavorativa con l’altro coniuge, o a difficoltà oggettive di reinserimento (magari per la presenza di figli minori), l’assegno può essere riconosciuto.
In conclusione: Se stai pensando di separarti e ti stai ponendo il problema dell’assegno, sappi che nessuna risposta può essere standard.
Ci sono principi giuridici forti, ma poi conta la tua storia concreta.
Contano le scelte fatte nel matrimonio, le opportunità lavorative reali, la condizione patrimoniale complessiva e la tua attuale capacità di autosostentamento.


Vuoi una consulenza?

Puoi fissare un appuntamento direttamente con me, a Roma o da remoto, chiamando il mio studio o scrivendo a emanuela.astolfi@gmail.com.
Sia per diritto di famiglia che per l’azione nazionale Alzheimer RSA, seguo procedimenti su tutto il territorio nazionale

📞 Contatta il mio studio legale per una consulenza in presenza o online.
💶 Onorario prima consulenza: 150 euro.

Avv Emanuela Astolfi


Avvocato, possiamo fare separazione e divorzio insieme? Le giovani coppie e la nuova consapevolezza affettiva

Negli ultimi tempi, mi capita sempre più spesso di ricevere in studio coppie molto giovani, spesso poco più che trentenni, con figli piccolissimi. Sono mamme e papà che, nonostante la giovane età, dimostrano una maturità sorprendente. Arrivano da me con una domanda molto diretta:

“Avvocato, ci possiamo separare e divorziare insieme?”

La risposta, da un punto di vista tecnico, è: , a determinate condizioni. Ma prima di parlare di norme, vorrei condividere una riflessione più umana.

Queste giovani coppie, pur nella difficoltà della fine di una relazione, portano con sé un tratto che le distingue: la volontà di collaborare per il bene dei figli. Nessun muro, pochi rancori, tanto senso pratico.
Non c’è quel carico emotivo sedimentato che spesso trovo, invece, nelle coppie over 40. Nelle giovani coppie c’è ancora spazio per il dialogo, per l’ascolto. La relazione di coppia finisce, ma resta — forte — quella genitoriale.

Il valore della negoziazione assistita

La maggior parte di loro sceglie la via della negoziazione assistita, uno strumento semplice, efficace e poco conflittuale. Un tavolo, due avvocati, due persone che vogliono trovare un punto di equilibrio.
Si parla di tempi, di spazi, di vacanze, di spese straordinarie. Si mette tutto nero su bianco, con un tono civile, costruttivo.

E spesso, proprio grazie alla negoziazione assistita, riusciamo a firmare nello stesso atto sia la separazione che il divorzio, se sono trascorsi i termini di legge (6 mesi in caso di separazione consensuale). È una scelta che molti fanno non solo per semplificare, ma anche per voltare pagina con consapevolezza e dignità.

Separarsi da giovani: non è un fallimento

Ci tengo a dirlo sempre, anche fuori dal linguaggio giuridico: separarsi presto non è un fallimento. È una scelta difficile, certo, ma spesso anche una grande prova di coraggio. È riconoscere che l’amore può cambiare forma, e che il rispetto può continuare a vivere nella co-genitorialità.

Lo vedo ogni giorno: papà che si preoccupano di mantenere la routine dei figli, mamme che facilitano i tempi di visita, genitori che scelgono case vicine per non spezzare gli equilibri.
Sono piccoli gesti che parlano di una nuova cultura della separazione, più sana, più consapevole.

Se stai vivendo una situazione simile, o se senti che è arrivato il momento di affrontare questo passaggio puoi contattare il mio studio legale per una consulenza in presenza o anche a distanza, se non sei di Roma. Ricevo sia in presenza, a Roma, sia a distanza: grazie agli strumenti digitali e al processo telematico, seguo separazioni e divorzi in tutta Italia.

Molti di voi arrivano a me proprio da questo spazio online, e scelgono di fidarsi anche solo dopo una prima consulenza telefonica. Per me è fondamentale farvi sentire al sicuro, e questo significa darvi informazioni chiare, comprensibili, senza tecnicismi inutili.
Nessuno esce da una mia consulenza senza sapere esattamente cosa sta facendo e cosa accadrà dopo.

L’onorario per la prima consulenza – in studio o a distanza- è di 150 euro.

Anche se viviamo in città diverse, possiamo affrontare questa sfida insieme.

Avv Emanuela Astolfi


147 mila euro per curare la madre in RSA: la mia sfida per restituire dignità e giustizia a questa storia

Pagare per le cure di un familiare gravemente malato è una delle cose che si fanno senza discutere. Ma il punto è: si deve davvero pagare?

Oggi vi racconto la storia di un mio cliente.
La mamma, affetta da demenza grave, è da anni ricoverata in una RSA convenzionata. Assistenza quotidiana, trattamenti sanitari continui, farmaci, monitoraggi, interventi multidisciplinari. E lui che, per garantirle tutto questo, ha versato oltre 147.000 euro.

Insieme abbiamo introdotto un procedimento avanti al Tribunale di Roma.
Il punto è semplice: quando l’assistenza e la cura sanitaria sono inscindibili, la retta non può essere a carico della famiglia. È il Servizio Sanitario Nazionale che deve farsene carico.
Lo dice la legge. Lo dice la Cassazione. Lo ribadiscono le sentenze, molte delle quali ottenute da me. Seguo attualmente procedimenti relativi a questa azione collettiva a Roma, Milano e Torino

In questi casi, i familiari non devono pagare. E se lo hanno fatto, possono chiedere il rimborso attraverso un’azione giudiziale

Questa non è solo una questione economica. È una battaglia di principio.
Una battaglia per la dignità della persona fragile e per la tutela di chi, ogni giorno, porta sulle spalle un carico emotivo e materiale spesso insostenibile.
È una battaglia per tutti i figli e i familiari che non si arrendono, anche quando sono esausti. Che resistono, anche quando la solitudine pesa più della burocrazia.

Chi mi conosce lo sa: mi piace parlare chiaro.
Questa non è solo una causa legale, è un gesto concreto.
È il diritto che finalmente difende, anziché solo giudicare. È la giustizia che si prende cura.
È la risposta a un figlio esasperato che si sente lasciato solo mentre la madre, ogni giorno, perde un pezzo di sé.

Perché la demenza è un mostro subdolo, che non si ferma nemmeno davanti all’amore più profondo.
Cancella volti, voci, abitudini. Lascia tracce sbiadite. E a volte, restano solo dei gesti, un’espressione del volto, un lampo negli occhi.
Ed è lì che i familiari si aggrappano. In quei frammenti cercano la conferma che, da qualche parte, quella persona c’è ancora.

Da anni mi occupo dell’azione collettiva nazionale a tutela dei malati di Alzheimer e di altre patologie neurodegenerative, un ambito che richiede non solo competenza giuridica, ma anche sensibilità e una profonda conoscenza delle implicazioni sociali e familiari connesse a queste situazioni complesse.

Sebbene ogni procedimento giudiziario presenti margini di incertezza, resta fermo un punto: la tutela del diritto alla salute e alla dignità delle persone fragili è un obiettivo imprescindibile.
Chi desidera un primo inquadramento del proprio caso può contattare l’associazione Avvocato del Cittadino, per fissare un appuntamento – sia in sede che da remoto – direttamente con me.

Seguo personalmente i procedimenti, anche al di fuori del foro di Roma: sono infatti attualmente incardinati ricorsi anche presso i Tribunali di Milano e Torino, oltre che in altre sedi territoriali. Ogni caso viene trattato con la massima attenzione, con l’obiettivo di valutare insieme la sussistenza dei presupposti per agire e offrire alla famiglia un percorso chiaro, concreto e affidabile.

Ogni paziente ha diritto a cure adeguate. Ogni famiglia ha diritto a non sentirsi abbandonata.
È partendo da questi principi che si costruisce una difesa vera, rispettosa e determinata.

Avv Emanuela Astolfi

La mia cliente ottiene il rimborso di 166.185,19 Euro dalla Regione Lazio, pari alle rette versate per la degenza in RSA

Non so descrivere la gioia che ho provato aprendo la PEC con cui mi è stata notificata questa sentenza: una battaglia durata quattro anni che ha finalmente portato giustizia alla figlia di una paziente affetta da Alzheimer, ricoverata in RSA, costretta a versare alla struttura una somma spropositata per garantire cure adeguate all’anziana madre, 1.890,00 euro al mese di retta da corrispondere alla struttura di cura, per un totale di oltre 160.000,00 euro in otto anni di degenza

È stato un risultato guadagnato sul campo, con determinazione e dedizione. Insieme al mio compagno e collega, Avv. Francesco Felici, sapevamo fin dall’inizio che si trattava di un caso estremamente complesso. A rendere tutto ancora più arduo, il procedimento era stato affidato a un giudice che, in passato, non aveva accolto una nostra analoga richiesta su una causa dello stesso tenore.

Ma sapevamo che questa volta dovevamo farcela. Lo dovevamo alla nostra assistita, alla sua dignità, al suo dolore. Dovevamo riuscirci per portare sollievo alle sue lacrime, versate in silenzio per anni, costretta a sacrifici immani pur di garantire assistenza alla madre amata, deceduta nel corso del procedimento proprio per la gravità delle patologie da cui era affetta.

E il risultato tanto atteso è arrivato: con sentenza pubblicata il 5 maggio 2025, il Tribunale di Roma ha condannato “la Regione Lazio al rimborso, in favore di parte attrice, della somma
di € 166.185,19,
erogata in favore della struttura privata, per le prestazioni rese
in favore” della madre dell’attrice ” dalla data del 01.03.2015 alla data del 04.07.2022,
il tutto oltre interessi legali dal versamento dei singoli ratei della retta, sino
all’effettivo soddisfo”. Una soddisfazione enorme che dedico dedicato al mio compianto comagno, avv Francesco Felici, al suo instancabile impegno e alla sua visione giuridica, che ha dato il via a un’azione collettiva ormai diventata simbolo di giustizia sociale.

La sentenza, rifacendosi alla precedente giurisprudenza, stabilisce che «l’elemento
differenziale tra prestazione socio-assistenziale “inscindibile” e prestazione sanitaria e prestazione
socio-assistenziale “pura”, non sta, nella situazione di limitata autonomia del soggetto, non
altrimenti assistibile che nella struttura residenziale “(…)” «ma sta invece nella individuazione di
un trattamento terapeutico personalizzato che non può essere somministrato se non
congiuntamente alla prestazione assistenziale», e ciò perché in tal caso, «l’intervento
«sanitario-socio assistenziale» rimane interamente assorbito nelle prestazioni erogate dal
Sistema sanitario pubblico, in quanto la struttura convenzionata/accreditata garantisce
all’assistito dal SSR, attraverso il servizio integrato, il programma terapeutico, ed è quindi
inserita a pieno titolo nell’ambito organizzativo e funzionale del Servizio sanitario
pubblico»

La sentenza introduce inoltre considerazioni nuove, mai affrontate dalla giurisprudenza fino ad oggi in modo così chiaro e diretto: “posto che la RSA esercita un
pubblico servizio sulla base della convenzione previamente stipulata con la ASL e con il
Comune
— come è stato efficacemente detto — questo rapporto di diritto pubblico si
sovrappone a quello di diritto privato: ciò in quanto, “la fonte giuridica dei guadagni che
ne conseguono per la struttura privata origina da un rapporto di diritto pubblico ed è
quindi estranea al rapporto che viene ad intercorrere tra la RSA e l’utenza fruitrice del
servizio, perché, obbligati al pagamento della retta in favore della RSA, sono il Servizio
sanitario nazionale per il 50% e per il residuo 50% il Comune che ha inserito nella RSA
quel determinato assistito attraverso i suoi servizi sociali perché avente diritto a quella
data prestazione assistenziale”

Per una consulenza legale relativa all’azione collettiva puoi fissare un appuntamento con me (in presenza o a distanza) presso l’associazione Avvocato del Cittadino, scrivendo a info@avvocatodelcittadino.com. Patrocinio le cause connesse a questa azione su tutto il territorio nazionale.

Spese straordinarie dopo la separazione: come si decidono e cosa succede se uno dei due ex dice no?

Non tutte le spese legate ai figli sono “ordinarie”. Alcune sono imprevedibili, altre eccezionali, e richiedono decisioni condivise. Le spese straordinarie sono, ad esempio:

  • Interventi medici imprevisti o cure specialistiche
  • Attività sportive o scolastiche fuori dall’ordinario
  • Viaggi studio all’estero, strumenti costosi, corsi particolari
  • In generale: tutte quelle spese non ricorrenti, non preventivabili e di un certo peso economico

Insomma, si tratta di uscite non di routine, che vanno valutate caso per caso.

Come si concordano tra i genitori?

Le spese straordinarie si dividono in due categorie:

1. Spese che richiedono l’accordo preventivo:

  • Il genitore che intende affrontare la spesa deve avvisare l’altro per iscritto (email, SMS, PEC…).
  • L’altro genitore ha 15-20 giorni per rispondere: se non è d’accordo, deve motivarlo sempre per iscritto.
  • Se non risponde, si considera d’accordo (il famoso “silenzio-assenso”).
  • Una volta fatta la spesa, il genitore che ha anticipato può chiedere il rimborso entro 15 giorni, con fattura o ricevuta.

2. Spese che NON richiedono accordo preventivo:

  • Cure mediche urgenti
  • Spese scolastiche obbligatorie
  • Piccole spese regolari e prevedibili

In questi casi, si può procedere anche senza il “via libera” dell’altro.

E se non c’è accordo? Chi decide?

Quando i genitori non trovano un’intesa, non basta dire “non sono d’accordo” per bloccare tutto. Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza n. 24876/2024:

  • Nessun genitore può mettere un veto senza validi motivi.
  • In caso di conflitto, ci si può rivolgere al giudice, che valuterà:
    • Se la spesa è nell’interesse del figlio
    • Se è utile e necessaria
    • Se è sostenibile economicamente per entrambi i genitori

Senza accordo preventivo, il rimborso può comunque essere dovuto se la spesa era realmente utile, il costo era proporzionato ed era sostenibile rispetto alle possibilità economiche dei genitori

In conclusione

È sempre meglio concordare in anticipo le spese straordinarie: evitare litigi e malintesi è nell’interesse di tutti, soprattutto dei figli, che meritano un ambiente sereno e privo di conflitti. Questa pianificazione non solo aiuta a prevenire tensioni, ma consente anche di stabilire regole chiare e condivise che possono essere seguite da entrambe le parti. Ciò può essere disciplinato già nell’atto di separazione, creando così una base solida per la convivenza futura post-separazione. Personalmente, nei procedimenti che seguo, inserisco sempre, più dettagliatamente possibile, le spese straordinarie, come ad esempio quelle legate alle attività sportive agonistiche dei figli, anche se, come è immaginabile, non tutto può essere previsto. Tuttavia, avere un accordo preciso può contribuire a ridurre l’ansia e il disguido, facilitando una comunicazione efficace e una cooperazione continua tra genitori nella gestione delle necessità quotidiane.

L’importante è che ogni decisione sia guidata dal bene del minore, e non da ostilità tra ex.

Puoi rivolgerti a me per consulenze legali e assistenza (anche a
distanza in tutta Italia), dove metterò a tua disposizione la mia
esperienza per aiutarti a comprendere meglio i vari aspetti del processo
successorio e a prendere decisioni informate. Per una prima consulenza,
il costo è di 150 euro, valuteremo i passi e le modalità per affrontare
insieme la tua situazione

Avv Emanuela Astolfi










Eredità: accettazione con beneficio d’inventario, minorenni e soggetti con amministrazione di sostegno

Come già sai se stai navigando sul mio sito, mi occupo prevalentemente di diritto di famiglia e dell’azione collettiva nazionale Alzheimer/RSA. Per entrambe le materie mi trovo spesso ad affrontare richieste di aiuto su un tema cruciale per chi si trova ad affrontare questioni ereditarie: l’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario. Questo passaggio fondamentale non solo tutela i vostri interessi, ma rappresenta anche un’opportunità per gestire la successione in modo consapevole e protetto.

Cos’è l’Accettazione con Beneficio d’Inventario?

L’accettazione con beneficio d’inventario è una procedura che consente di accettare un’eredità limitando la responsabilità per eventuali debiti del defunto ai soli beni ereditati. Ma attenzione: per attuare questa modalità, è necessario seguire due passaggi chiave:

  1. Dichiarazione di accettazione: deve essere effettuata in forma scritta e registrata presso il tribunale competente.
  2. Redazione dell’inventario: è imperativo stilare un elenco dettagliato dei beni ereditati.

Come fnziona in caso di minorenni o soggetti con amministrazione di sostegno

Per i minori e le persone con amministrazione di sostegno, la procedura presenta alcune peculiarità che è necessario analizzare separatamente.

Per i Minorenni:
1. Obbligatorietà dell’accettazione beneficiata:
Secondo l’art. 471 c.c., le eredità devolute ai minori non possono essere accettate se non con beneficio d’inventario. Qualsiasi altra forma di accettazione, espressa o tacita, è nulla e improduttiva di effetti, non conferendo al minore la qualità di erede.
2. Dichiarazione di accettazione:
Come stabilito dall’art. 484 c.c., la dichiarazione deve essere:
– Ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione
– Inserita nel registro delle successioni conservato presso lo stesso tribunale
– Trascritta, entro un mese dall’inserzione, presso l’ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la successione
3. Redazione dell’inventario:
Secondo l’art. 362 c.c., il tutore deve:
– Procedere all’inventario entro dieci giorni dalla nomina
– Completarlo entro trenta giorni, salva proroga del giudice tutelare
4. Modalità di redazione dell’inventario:
Come previsto dall’art. 363 c.c., l’inventario:
– Va fatto con il ministero del cancelliere del tribunale o di un notaio delegato dal giudice tutelare
– Richiede l’intervento del protutore
– Se possibile, deve intervenire anche il minore che abbia compiuto sedici anni
– Necessita dell’assistenza di due testimoni, preferibilmente parenti o amici della famiglia
– Deve essere depositato presso il tribunale
5. Termini speciali per i minori:
Come stabilito dalla giurisprudenza (Cassazione n. 15267/2019), il minore ha la facoltà di redigere l’inventario entro un anno dal raggiungimento della maggiore età per garantire la sua responsabilità intra vires hereditatis.
Per le Persone con Amministrazione di Sostegno:
1. Procedura generale:
La procedura segue le regole generali dell’accettazione beneficiata, con la necessità di ottenere le autorizzazioni del giudice tutelare.
2. Particolarità dei termini:
Come chiarito dalla giurisprudenza (Corte d’Appello Venezia n. 2540/2022), la condizione di beneficiario di amministrazione di sostegno non determina automaticamente l’allungamento del termine per la presentazione dell’inventario previsto dall’art. 489 c.c., in quanto tale norma si riferisce agli interdetti ed agli inabilitati. È necessario che il giudice tutelare, nel decreto di nomina o con successivo provvedimento, si avvalga della facoltà di cui all’art. 411 ultimo comma c.c. per estendere al beneficiario dell’amministrazione di sostegno gli effetti previsti per l’interdetto o l’inabilitato.

Aspetti comuni importanti:
1. L’accettazione con beneficio d’inventario è una fattispecie a formazione progressiva che richiede necessariamente sia la dichiarazione che l’inventario. La dichiarazione ha immediata efficacia quanto all’acquisto della qualità di erede, ma la limitazione della responsabilità è condizionata alla preesistenza o alla tempestiva sopravvenienza dell’inventario.
2. Conseguenze del mancato inventario: Se non viene redatto l’inventario nei termini previsti, l’accettante è considerato erede puro e semplice non per la perdita ex post del beneficio, ma per non averlo mai conseguito.

PER OTTENERE LA MIA ASSISTENZA LEGALE COMPLETA (A ROMA E IN TUTTA ITALIA)

Navigare nel mondo delle successioni può essere davvero molto complesso, e spesso le persone si trovano di fronte a sfide inaspettate che richiedono una guida esperta. Puoi rivolgerti a me per consulenze legali e assistenza (anche a distanza in tutta Italia), dove metterò a tua disposizione la mia esperienza per aiutarti a comprendere meglio i vari aspetti del processo successorio e a prendere decisioni informate. Per una prima consulenza, il costo è di 100 euro, valuteremo i passi e le modalità per affrontare insieme la tua situazione

Ricorda, l’accettazione con beneficio d’inventario è una protezione importante per il tuo futuro.

Avv Emanuela Astolfi

ALZHEIMER/RSA E PAGAMENTO DELLE RETTE: DOMANDE E RISPOSTE

Questo mese è stato molto impegnativo per me a causa delle numerose richieste di consulenze presso l’associazione Avvocato del Cittadino, che presiedo, per il rimborso delle rette pagate per le degenze in RSA di pazienti con grave decadimento cognitivo. Piemonte e Lombardia (in particolare quest’ultima) sono le regioni con più richieste di supporto legale. In Lombardia non c’è un tetto massimo per le rette, (mentre nel Lazio è di 1.890 euro) e si arrivano a pagare importi fino a 3.000 euro mensili!

Ho pensato di fare una piccola guida con le domande che più frequentemente ricevo:

1.Qual è la legge che consente ai pazienti di non pagare la retta?


È fondamentale comprendere che NON ESISTE NESSUNA LEGGE CHE CONSENTA DI “NON PAGARE LA RETTA” delle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) nel caso in cui sia in corso una degenza di un paziente affetto da grave demenza (di tipo Alzheimer o diversa). Esiste, invece, un orientamento GIURISPRUDENZIALE consolidato, ossia un insieme di sentenze, tra cui gran parte delle nostre, che riconosce per i pazienti affetti da grave demenza un concetto chiave: l’inscindibilità tra la prestazione sanitaria e quella alberghiera. In altre parole, la prestazione erogata in favore di tali pazienti è considerata, nella sua totalità, di natura sanitaria. Di conseguenza, essa è a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

2. Se il paziente non ha l’Alzheimer può agire lo stesso?

Si può agire nei casi in cui il paziente ha un decadimento cognitivo di GRADO SEVERO. Spesso le diagnosi parlano di “Demenza diversa da morbo di Alzheimer”, che non cambia la sostanza della questione. Infatti, il morbo di Alzheimer è una forma di demenza, e ciò che rileva in questo contesto non è la denominazione della patologia, quanto la connessione inscindibile delle prestazioni sanitarie e socio-assistenziali.

3. Se altre persone hanno ottenuto sentenze positive, anche nel mio caso, visto che è uguale, vincerò?

Non esistono casi uguali: anche se i giudizi vertono sullo stesso tema, ogni situazione ha le sue peculiarità e l’istruttoria è sempre diversa per ciascuna causa. Ci sono molte sentenze, tra cui gran parte delle nostre, di Avvocato del Cittadino Associazione Astolfi che riconoscono la gratuità delle cure, tuttavia, anche se ricorrono i presupposti per l’azione giudiziale, esiste sempre l’alea del giudizio, ossia l’incertezza con cui una decisione può essere interpretata e applicata, tenendo conto delle diverse sfumature legali e delle prove presentate.

4. Segue direttamente lei avvocato le cause anche se ci troviamo in due regioni diverse?

Si, certamente. Grazie al processo telematico, curo personalmente ogni atto del giudizio e assicuro un’attenzione particolare al rapporto personale con l’assistito. Questo è possibile attraverso consulenze a distanza, che permettono di comunicare in modo efficace e diretto, anche se fisicamente ci troviamo in regioni diverse.

Avv Emanuela Astolfi

Maltrattamenti in casa di riposo o RSA

Mi ha particolarmente scosso la notizia che sta circolando in questi giorni in merito ai maltrattamenti e le violenze perpetrate ai danni di anziani degenti presso una casa di riposo nel viterbese. Provo tanta rabbia, un sentimento che cresce ogni volta che ascolto la voce di famiglie fragili, colme di dolore e preoccupazione per i loro cari. Conosco tante, tantissime famiglie che in tutta Italia mi chiedono aiuto giudiziale per l’azione Alzheimer-RSA e come vi ho sempre rappresentato, con loro si crea un rapporto speciale, basato su fiducia e solidarietà. Battaglie dolorose che combattiamo insieme, confrontandoci quotidianamente con un sistema INDIFFERENTE. Nei loro racconti c’è sempre quel senso di impotenza e dolore: gli anziani che vengono ricoverati, soprattutto se affetti da demenza grave, non sono trattati come persone, ma come oggetti da spostare e sistemare, privi della dignità che meritano. Sono davvero pochi i casi in cui mi viene riferito un rapporto UMANO coi pazienti, dove viene alimentata una connessione emotiva, l’unica cosa che può fare la differenza. Fortunatamente, le cose non sempre degenerano, ma questa disumanizzazione degli anziani ricoverati, che spesso ascolto, è il primo step della violenza. E sono troppo arrabbiata per continuare a scrivere, perché ogni storia di maltrattamento è una ferita aperta nel cuore della società, una realtà che non possiamo ignorare e che richiede il nostro impegno attivo per instaurare un cambiamento reale.

Vi prego: segnalate al mio studio o a Avvocato del Cittadino Associazione Astolfi i probemi che avete con case di riposo ed RSA. C’è un solo modo per contrastare questo sistema indifferente: accendere la luce dove ora nessuno guarda.

Avv Emanuela Astolfi

Cosa succede a chi abbandona la casa coniugale?

Ecco cosa rischia il conuge che abbandona la casa coniugale:
A) l’Addebito della separazione:

  • L’abbandono del domicilio coniugale costituisce di per sé una violazione degli obblighi matrimoniali e può essere causa sufficiente per l’addebito della separazione, in quanto rende impossibile la convivenza (Tribunale Napoli n. 6935/2023).

In caso di addebito della separazione, il coniuge perde non solo il diritto all’assegno di mantenimento, ma altresì la qualità di erede riservatario e legittimo, il che implica una serie di conseguenze legali significative per la sua situazione patrimoniale.

L’abbandono del tetto coniugale può tuttavia essere “giustificato” ad esempio nei seguenti casi:

  • Se è conseguenza del comportamento dell’altro coniuge
  • Se l’intollerabilità della convivenza era già presente prima dell’abbandono
  • Se avviene in seguito alla proposizione della domanda di:
  • Separazione
  • Annullamento
  • Scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
    (Cassazione n. 15212/2023)

Spetta ovviamente al coniuge che ha abbandonato la casa coniugale dimostrare la giusta causa dell’abbandono e la preesistente intollerabilità della convivenza. Nel caso in cui la coppia abbia figli minori, è necessario anche dimostrare specificatamente l’intollerabilità della situazione anche rispetto ai bambini (Trib. Cremona, n. 130/2021).

Per una approfondita consulenza legale, puoi rivolgerti al mio studio specializzato, dove offriamo un servizio personalizzato e professionale. Sia che tu necessiti di una consulenza a Roma,, sia per una consulenza a distanza, da qualunque comune italiano, sono pronta ad assisterti con un approccio attento alle tue esigenze, per fornirti le migliori soluzioni e garantire la tutela dei tuoi diritti.

L’onorario per la consulenza è di 150,00 euro.

Blog su WordPress.com.

Su ↑