La legge 67/2006 stabilisce che SUSSISTE DISCRIMINAZIONE quando una persona disabile è trattata meno favorevolmente o non analogamente a quella non disabile e quando situazioni apparentemente neutre pongono la persona disabile in una CONDIZIONE DI SVANTAGGIO rispetto agli altri.
L’autore della discriminazione è tenuto non solo a rimuovere “l’ostacolo” ma anche a risarcire il danno patrimoniale e non patrimoniale alla persona a cui è stato negato o limitato il diritto – COSTITUZIONALMENTE GARANTITO – di ugualianza con gli altri.
L’avvocato Emanuela Astolfi ha condotto varie battaglie contro la discriminazione perpetrata ai danni di soggetti disabili, dall’azione pilota contro l’inadeguatezza del budget previsto per l’assistenza indiretta per un giovane ragazzo di Roma alla causa collettiva per l’inaccessibilità alle carrozzine ad eventi pubblici.
La legge 67/2006: un’importante norma che va conosciuta. Innanzitutto, la legge definisce “DISCRIMINAZIONE” la presenza di ostacoli che impediscano alla persona disabile di non godere delle stesse libertà e delle stesse opportunità di tutti gli altri cittadini. Questo vuol dire che una persona in carrozzina che – a causa di buche (sui marciapiedi, tipico esempio!), di mancanza di montascale o ascensori, di pedane o di qualunque ausilio utile a permettere la libertà di movimento – non può circolare liberamente subisce una discriminazione. La vittima di tale discriminazione può non solo richiedere la rimozione dell’ostacolo ma anche un risarcimento per il danno subito. Anche alcuni comportamenti, prassi, atteggiamenti possono dar origine a discriminazioni indirette: per una consulenza con l’avvocato Astolfi è necessario fissare un incontro con la segreteria