Succede spesso: arriva il giorno concordato per la corresponsione del mantenimento ed il bonifico, da parte del coniuge obbligato, non arriva.
Mi è capitato molto spesso di trovarmi di fronte a queste situazioni. Di veder madri disperate perchè stanche di affrontare ogni mese una lotta con l’altro genitore per ottenere la somma stabilita nell’accordo di separazione.E anche mariti, beneficiari di assegni di mantenimento che arrivano in ritardo (…o mai!) che mi chiedono aiuto e tutela.
Ebbene, per i coniugi separati è possibile procedere con l’ordine diretto di pagare il mantenimento. Vi spiego di che si tratta.
E’ possibile superare liti continue ogni mese e chiedere che sia direttamente il datore di lavoro (o l’ente di previdenza se il coniuge è in pensione) a pagare quanto stabilito nelle condizioni di separazione.
La norma di riferimento è l’art. 156 del codice civile. Per i coniugi aventi diritto alla corresponsione di un assegno di mantenimento per sé o per i figli è possibile ottenere da parte del datore di lavoro del coniuge obbligato al pagamento (o di un terzo che e’ tenuto periodicamente al pagamento di somme di denaro) il versamento diretto dell’importo dovuto nel caso in cui il coniuge obbligato sia inadempiente. Il coniuge avente diritto puo’ anche chiedere il sequestro di beni o somme dell’obbligato inadempiente.
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