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Avv. Emanuela Astolfi

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Tuo marito non ti corrisponde il mantenimento? Fatti pagare direttamente dal datore di lavoro

Succede spesso: arriva il giorno concordato per la corresponsione del mantenimento ed il bonifico, da parte del coniuge obbligato, non arriva.

Mi è capitato molto spesso di trovarmi di fronte a queste situazioni. Di veder madri disperate perchè stanche di affrontare ogni mese una lotta con l’altro genitore per ottenere la somma stabilita nell’accordo di separazione.E anche mariti, beneficiari di assegni di mantenimento che arrivano in ritardo (…o mai!) che mi chiedono aiuto e tutela.

Ebbene, per i coniugi separati è possibile procedere con l’ordine diretto di pagare il mantenimento. Vi spiego di che si tratta.

E’ possibile superare liti continue ogni mese e chiedere che sia direttamente il datore di lavoro (o l’ente di previdenza se il coniuge è in pensione) a pagare quanto stabilito nelle condizioni di separazione.

La norma di riferimento è l’art. 156 del codice civile. Per i coniugi aventi diritto alla corresponsione di un assegno di mantenimento per sé o per i figli è possibile ottenere da parte del datore di lavoro del coniuge obbligato al pagamento (o di un terzo che e’ tenuto periodicamente al pagamento di somme di denaro) il versamento diretto dell’importo dovuto nel caso in cui il coniuge obbligato sia inadempiente. Il coniuge avente diritto puo’ anche chiedere il sequestro di beni o somme dell’obbligato inadempiente.

Insomma, si risparmia tanto tempo inutile ad inseguire il coniuge inadempiente! Per un appuntamento presso il mio studio legale, cliccare qui

 

Ricorso per discriminazione persona con disabilità

La legge 67/2006 stabilisce che SUSSISTE DISCRIMINAZIONE quando una persona disabile è trattata meno favorevolmente o non analogamente a quella non disabile e quando situazioni apparentemente neutre pongono la persona disabile in una CONDIZIONE DI SVANTAGGIO rispetto agli altri.

L’autore della discriminazione è tenuto non solo a rimuovere “l’ostacolo” ma anche a risarcire il danno patrimoniale e non patrimoniale alla persona a cui è stato negato o limitato il diritto – COSTITUZIONALMENTE GARANTITO – di ugualianza con gli altri.

L’avvocato Emanuela Astolfi ha condotto varie battaglie contro la discriminazione perpetrata ai danni di soggetti disabili, dall’azione pilota contro l’inadeguatezza del budget previsto per l’assistenza indiretta per un giovane ragazzo di Roma alla causa collettiva per l’inaccessibilità alle carrozzine ad eventi pubblici.

La legge 67/2006: un’importante norma che va conosciuta. Innanzitutto, la legge definisce “DISCRIMINAZIONE” la presenza di ostacoli che impediscano alla persona disabile di non godere delle stesse libertà e delle stesse opportunità di tutti gli altri cittadini. Questo vuol dire che una persona in carrozzina che – a causa di buche (sui marciapiedi, tipico esempio!), di mancanza di montascale o ascensori, di pedane o di qualunque ausilio utile a permettere la libertà di movimento – non può circolare liberamente subisce una discriminazione. La vittima di tale discriminazione può non solo richiedere la rimozione dell’ostacolo ma anche un risarcimento per il danno subito. Anche alcuni comportamenti, prassi, atteggiamenti possono dar origine a discriminazioni indirette: per una consulenza con l’avvocato Astolfi è necessario fissare un incontro con la segreteria

 

 

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