Ricerca

studiolegaleastolfi

Avv. Emanuela Astolfi

Autore

emanuelaastolfi

Il blog a cura di Emanuela Astolfi, in collaborazione con Avvocato del Cittadino

Separazione: quando lei vuole trasferirsi in un’altra città con il figlio

Prima di arrivare a un procedimento giudiziale, provo in ogni modo a trovare un accordo tra le parti. Per il bene della famiglia e in particolare dei figli, raggiungere un accordo non vuol dire – soltanto – non fare la causa. Vuol dire di più: diamoci pace ed equilibrio e cerchiamo di mettere da parte risentimenti e ripicche.

Purtroppo non sempre è possibile. Vi riporto un caso – risalente a qualche anno fa – in cui dopo mesi di tentativi abbiamo dovuto prendere atto dell’impossibilità di trovare un compromesso. Non c’era soluzione. Era necessario che fosse il giudice a decidere ogni aspetto – anche organizzativo – per i coniugi. In particolare, la moglie del mio assistito aveva parlato chiaro: troppi problemi, voglio tornare nel posto in cui sono nata, nella mia cittadina e chiedere un trasferimento al datore di lavoro per proseguire lì la mia vita con mio figlio

Il bambino aveva 4 anni. E suo padre di certo non poteva accettare tale condizione. La moglie – erigendosi ad unico punto di riferimento per il minore – non perseguiva l’interesse del bambino, fortemente legato al padre, ma solo ed esclusivamente il suo. Si dimostrava sempre ostile verso l’altro genitore e creava sempre difficoltà per stabilire modalità e tempi di presenza del padre nella vita del minore, in espresso contrasto con il principio di bigenitorialità. La crisi matrimoniale aveva poi determinato un maggiore attaccamento della moglie alla propria madre con la deleteria conseguenza che la stessa, non avendo più rapporti comunicativi con il marito, assumeva ogni decisione inerente la vita del bambino in accordo con la nonna dello stesso. Il padre era praticamente tagliato fuori e, con il trasferimento, la sua presenza sarebbe stata definitivamente arginata.

Ma quello del padre non può essere un ruolo subalterno a quello della madre. Un bambino ha il diritto di crescere, essere amato ed educato da entrambi i genitori: non basta uno sporadico calendario di visita, la videochiamata o il messaggio quotidiano. L’amore tra un genitore e il figlio è costituto da tutti quei piccoli gesti quotidiani, come condividere i pasti, i momenti prima di addormentarsi, la preparazione e l’accompagnamento a scuola.

La madre, poi, non si è più trasferita avendo il giudice rigettato la sua domanda ed accolto le nostre ragioni. La sentenza ha definito, oltreché il mantenimento, dettagliatamente, anche i tempi di permanenza del bambino con il padre ed accordato a quest’ultimo anche pernotti infrasettimanali , oltreché nel weekend, con il figlio, nonostante la tenera età del piccolo, considerato lo strettissimo legame che aveva con il genitore

Senza il consenso dell’altro genitore, solo un provvedimento giudiziale può consentire il trasferimento del coniuge con il figlio in un’altra città. Ciò che viene valutato è solo l’interesse del minore. La giurisprudenza non è univoca: il trasferimento della madre con il figlio in altra città per accogliere delle opportunità lavorative non è in contrasto con affido condiviso ma, appunto, deve corrispondere con il superiore interesse del minore. Una recente pronuncia, ad esempio, ha negato l’autorizzazione al trasferimento con il figlio minore alla madre e collocato il figlio con l’altro genitore.

CASI AFFRONTATI

CONSULENZE LEGALI TELEFONICHE

Puoi prenotare una consulenza legale telefonica con l’avv Emanuela Astolfi, da qualunque comune italiano, per ottenere un parere legale ed eventuale assistenza chiamando allo 06.89574788 o scrivendo a emanuela.astolfi@gmail.com.

La consulenza telefonca può essere richiesta sulle seguenti materie:

  • FAMIGLIA (separazioni, divorzi, affidamento minori)
  • TUTELE O CURATELE (procedimenti avanti al Giudice Tutelare)
  • RECUPRO RETTE RELATIVE A RICOVERI DI ANZIANI AFFETTI DA DEMENZA (ALZHEIMER O ALTRA DMENZA GRAVE) IN RSA
  • SINISTRI IN STRUTTURE DI CURA (RSA, CASA RIPOSO, OSPEDALE, ECC)

La consulenza legale a distanza ha la durata di 1 ora e l’onorario è di 120,00 Euro

Convenzione con Avvocato del Cittadino e Il Cittadino

Avvocato del Cittadino – Associazione Astolfi, l’associazione IL Cittadino e lo Studio Legale Astolfi, per mezzo di una convenzione, offrono ai soci iscritti online ai due enti la possibilità di fruire di ulteriore assistenza a distanza con riferimento ESCLUSIVAMENTE alle prestazioni di seguito elencate ad onorari agevolati.

 

Nello specifico, per il socio già iscritto ad una delle due associazioni per un’attività online, sarà possibile godere dei seguenti ONORARI SOCIALI

 

CONSULENZE LEGALI ONLINE – 20 euro

CONCILIAZIONI ONLINE BOLLETTE – 60 euro

RICORSI AL PREFETTO ONLINE– 20 euro

REDAZIONE DIFFIDE – 40 euro

MEDIAZIONI – 80 euro

 

La convenzione nasce per rendere i mezzi di tutela – anche a distanza – accessibili ai soci di tutte le Regioni Italiane.

 

Gli onorari sociali indicati si riferiscono alla singola prestazione.

 

Lo Studio Legale Astolfi offre i servizi legali sopra indicati agli onorari agevolati solo ed esclusivamente ai soci dei due enti che dimostrino di aver effettuato l’iscrizione.

 

L’ASSISTENZA A ONORARI AGEVOLATI VIENE FORNITA ESCLUSIVAMENTE PER LE ATTIVITA’ SOPRA SPECIFICATE E PER CHI DIMOSTRI EFFETTIVAMENTE DI ESSERSI RIVOLTO ALLE ASSOCIAZIONI PER I SERVIZI A DISTANZA ED ABBIA BISOGNO DI ULTERIORE AIUTO

 

Per i clienti dello studio, gli onorari previsti per i servizi sopra menzionati sono

 

    CONSULENZE LEGALI ONLINE – 100 euro

CONCILIAZIONI ONLINE BOLLETTE – 200 euro

RICORSI AL PREFETTO ONLINE – 100 euro

REDAZIONE DIFFIDE – dai 150 euro ai 250 euro, in base al valore della controversia

MEDIAZIONI – in base al valore della controversia

Tuo marito non ti corrisponde il mantenimento? Fatti pagare direttamente dal datore di lavoro

Succede spesso: arriva il giorno concordato per la corresponsione del mantenimento ed il bonifico, da parte del coniuge obbligato, non arriva.

Mi è capitato molto spesso di trovarmi di fronte a queste situazioni. Di veder madri disperate perchè stanche di affrontare ogni mese una lotta con l’altro genitore per ottenere la somma stabilita nell’accordo di separazione.E anche mariti, beneficiari di assegni di mantenimento che arrivano in ritardo (…o mai!) che mi chiedono aiuto e tutela.

Ebbene, per i coniugi separati è possibile procedere con l’ordine diretto di pagare il mantenimento. Vi spiego di che si tratta.

E’ possibile superare liti continue ogni mese e chiedere che sia direttamente il datore di lavoro (o l’ente di previdenza se il coniuge è in pensione) a pagare quanto stabilito nelle condizioni di separazione.

La norma di riferimento è l’art. 156 del codice civile. Per i coniugi aventi diritto alla corresponsione di un assegno di mantenimento per sé o per i figli è possibile ottenere da parte del datore di lavoro del coniuge obbligato al pagamento (o di un terzo che e’ tenuto periodicamente al pagamento di somme di denaro) il versamento diretto dell’importo dovuto nel caso in cui il coniuge obbligato sia inadempiente. Il coniuge avente diritto puo’ anche chiedere il sequestro di beni o somme dell’obbligato inadempiente.

Insomma, si risparmia tanto tempo inutile ad inseguire il coniuge inadempiente! Per un appuntamento presso il mio studio legale, cliccare qui

 

Ricorso per discriminazione persona con disabilità

La legge 67/2006 stabilisce che SUSSISTE DISCRIMINAZIONE quando una persona disabile è trattata meno favorevolmente o non analogamente a quella non disabile e quando situazioni apparentemente neutre pongono la persona disabile in una CONDIZIONE DI SVANTAGGIO rispetto agli altri.

L’autore della discriminazione è tenuto non solo a rimuovere “l’ostacolo” ma anche a risarcire il danno patrimoniale e non patrimoniale alla persona a cui è stato negato o limitato il diritto – COSTITUZIONALMENTE GARANTITO – di ugualianza con gli altri.

L’avvocato Emanuela Astolfi ha condotto varie battaglie contro la discriminazione perpetrata ai danni di soggetti disabili, dall’azione pilota contro l’inadeguatezza del budget previsto per l’assistenza indiretta per un giovane ragazzo di Roma alla causa collettiva per l’inaccessibilità alle carrozzine ad eventi pubblici.

La legge 67/2006: un’importante norma che va conosciuta. Innanzitutto, la legge definisce “DISCRIMINAZIONE” la presenza di ostacoli che impediscano alla persona disabile di non godere delle stesse libertà e delle stesse opportunità di tutti gli altri cittadini. Questo vuol dire che una persona in carrozzina che – a causa di buche (sui marciapiedi, tipico esempio!), di mancanza di montascale o ascensori, di pedane o di qualunque ausilio utile a permettere la libertà di movimento – non può circolare liberamente subisce una discriminazione. La vittima di tale discriminazione può non solo richiedere la rimozione dell’ostacolo ma anche un risarcimento per il danno subito. Anche alcuni comportamenti, prassi, atteggiamenti possono dar origine a discriminazioni indirette: per una consulenza con l’avvocato Astolfi è necessario fissare un incontro con la segreteria

 

 

Avv. Emanuela Astolfi

Avv. Emanuela Astolfi

Blog su WordPress.com.

Su ↑