
Prima di arrivare a un procedimento giudiziale, provo in ogni modo a trovare un accordo tra le parti. Per il bene della famiglia e in particolare dei figli, raggiungere un accordo non vuol dire – soltanto – non fare la causa. Vuol dire di più: diamoci pace ed equilibrio e cerchiamo di mettere da parte risentimenti e ripicche.
Purtroppo non sempre è possibile. Vi riporto un caso – risalente a qualche anno fa – in cui dopo mesi di tentativi abbiamo dovuto prendere atto dell’impossibilità di trovare un compromesso. Non c’era soluzione. Era necessario che fosse il giudice a decidere ogni aspetto – anche organizzativo – per i coniugi. In particolare, la moglie del mio assistito aveva parlato chiaro: troppi problemi, voglio tornare nel posto in cui sono nata, nella mia cittadina e chiedere un trasferimento al datore di lavoro per proseguire lì la mia vita con mio figlio
Il bambino aveva 4 anni. E suo padre di certo non poteva accettare tale condizione. La moglie – erigendosi ad unico punto di riferimento per il minore – non perseguiva l’interesse del bambino, fortemente legato al padre, ma solo ed esclusivamente il suo. Si dimostrava sempre ostile verso l’altro genitore e creava sempre difficoltà per stabilire modalità e tempi di presenza del padre nella vita del minore, in espresso contrasto con il principio di bigenitorialità. La crisi matrimoniale aveva poi determinato un maggiore attaccamento della moglie alla propria madre con la deleteria conseguenza che la stessa, non avendo più rapporti comunicativi con il marito, assumeva ogni decisione inerente la vita del bambino in accordo con la nonna dello stesso. Il padre era praticamente tagliato fuori e, con il trasferimento, la sua presenza sarebbe stata definitivamente arginata.
Ma quello del padre non può essere un ruolo subalterno a quello della madre. Un bambino ha il diritto di crescere, essere amato ed educato da entrambi i genitori: non basta uno sporadico calendario di visita, la videochiamata o il messaggio quotidiano. L’amore tra un genitore e il figlio è costituto da tutti quei piccoli gesti quotidiani, come condividere i pasti, i momenti prima di addormentarsi, la preparazione e l’accompagnamento a scuola.
La madre, poi, non si è più trasferita avendo il giudice rigettato la sua domanda ed accolto le nostre ragioni. La sentenza ha definito, oltreché il mantenimento, dettagliatamente, anche i tempi di permanenza del bambino con il padre ed accordato a quest’ultimo anche pernotti infrasettimanali , oltreché nel weekend, con il figlio, nonostante la tenera età del piccolo, considerato lo strettissimo legame che aveva con il genitore
Senza il consenso dell’altro genitore, solo un provvedimento giudiziale può consentire il trasferimento del coniuge con il figlio in un’altra città. Ciò che viene valutato è solo l’interesse del minore. La giurisprudenza non è univoca: il trasferimento della madre con il figlio in altra città per accogliere delle opportunità lavorative non è in contrasto con affido condiviso ma, appunto, deve corrispondere con il superiore interesse del minore. Una recente pronuncia, ad esempio, ha negato l’autorizzazione al trasferimento con il figlio minore alla madre e collocato il figlio con l’altro genitore.
